Testamento olografo - Requisiti
formali – autografia
Ai fini dell'identificazione del
requisito dell'autografia del testamento olografo è necessario
distinguere tra la dichiarazione di ultima volontà e il documento
cartaceo sul quale essa è vergata, di tal che detto requisito è
rispettato quando la disposizione di ultima volontà sia stata
interamente scritta di pugno dal testatore e da lui sottoscritta pur
se il documento cartaceo che la reca contenga scritti di mano aliena
in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione
testamentaria; mentre la nullità per difetto di autografia del
testamento è configurabile allorché l'intervento del terzo ne elimini
il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà di
disporre del testatore, come avviene quando nel corpo della
disposizione di ultima volontà anche una sola parola sia di mano
altrui e risulti scritta dal terzo durante la confezione del
testamento, ancorché su incarico o col consenso del testatore.
(Nella specie, in applicazione del
principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza
impugnata, la quale aveva escluso la nullità del testamento olografo
in un caso nel quale nel documento cartaceo, contenente la
disposizione di ultima volontà interamente scritta dal "de cuius" e,
immediatamente sotto, la sottoscrizione dello stesso, comparivano
anche, redatte da mano aliena, le sottoscrizioni di due infermiere che
gli prestavano assistenza e altre scritte in stampatello riproducenti
i nomi e gli indirizzi delle stesse).
Cassazione Civile Sez. II, sent. n.
11733 del O5 Agosto 2002
Sez. II, sent. n. 11733 del 05-08-2002,
Canossa c. Bette/oni (rv 556681). |
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