Trib. pen. Taranto 20 giugno 1996
in tema di falso ideologico commesso da p.u., di cui si riporta
uno stralcio della motivazione:
<<. . .Le due
consulenze di parte pervengono a conclusioni nettamente
differenti:mentre il consulente tecnico della difesa, ... perviene ad
una affermazione di sicura genuinità ed autenticità della firma . . .
il CT del P.M . . . ad un giudizio di falsità della firma, ottenuta
con la tecnica della imitazione . . . 1) in particolare la consulenza
tecnica per il P.M. accentra la propria attenzione sulla analisi del
gesto grafico della pressione, sulla caratteristica del c.d. "gesto
fuggitivo" . . . Conclusioni del CT del PM: le firme di paragone sono
chiaramente frutto di un gesto spontaneo; la firma in verifica è
esecuzione lenta di un disegno frutto di imitazione, ed è perciò
sicuramente falsa. 2) Per converso, il CT della difesa contrappone
alla consulenza per il PM le seguenti osservazioni: a) dal confronto
fra la firma contestata e le firme di comparazione emerge similarità
di "engramma ideativo" vale a dire esiste lo stesso modo di ideare la
firma nella sua interezza espressiva; b) le forme grafiche risultano
eseguite con la spontanea similarità dei movimenti formativi; c) vi è
corrispondenza dei rapporti ritmici fra "attacchi" e "stacchi" tra le
varie lettere; d) stessa modulazione dei tratti grafici, stesso
affievolimento pressorio in finale dei tratti, perfetta concordanza di
elementi costitutivi e modalità esecutive; e) già tali elementi
escludono che la firma contestata possa costituire frutto di
imitazione; in aggiunta a ciò va poi considerato che, poiché del
documento contestato è a disposizione soltanto la fotocopia, sulla
quale è stato eseguito l'esame grafologico, le anomalie pressorie che
appaiono sul tracciato grafico della sottoscrizione . . . in verifica
non sono dovute ad innaturalezze immesse imitazione (come ritenuto dal
CT del PM), ma dipendono dal fatto che il tracciato grafico riprodotto
per fotocopiatura, specialmente quando la riproduzione fotostatica è
fatta da altra fotocopia, rimane deformato dalle localizzazioni delle
polveri di toner, come spiegato alle pagg. 42-43 della CT della
difesa. Sulla base di tali considerazioni il CT della difesa conclude
nel modo che segue: la firma in verifica risulta essere genuinamente
autografa. 3) La perizia del CTU . . . Dalla disamina poi delle due
consulenze tecniche della difesa e del PM il perito osserva che la
prima non ha applicato il metodo della comparazione relativa al
reperto dei segni coattivi indispensabili per una "certezza
identificatoria, mentre la seconda si è limitata ad affrontare il
problema soltanto sotto il profilo della comparazione morfologica
delle scritture in esame . . . Si è così affermato che "ogni qualvolta
deve procedersi a comparazione delle scritture, la perizia deve essere
eseguita secondo i principi della grafologia, in quanto non è
sufficiente la comparazione pura e semplice di determinati segni
calligrafici per stabilire l'appartenenza di due scritti ad una
medesima persona, dovendosi tener conto di tutti gli altri elementi
rilevatori dal carattere"; ed ancora, che "in tema di perizia per
accertare la autenticità di una nuova scrittura, il vecchio metodo in
cui il perito procedeva esclusivamente ad una comparazione alfabetica
è stato abbandonato non avendo nulla di scientifico . . . Al metodo
calligrafico si è quindi sostituito quello grafonomico, che studia la
grafia non solo nel suo aspetto obiettivo, ma in relazione altresì
alla scrittura, individuandone difformità e somiglianza e,
soprattutto, le caratteristiche distintive, idonee a farne stabilire
la provenienza da un determinato soggetto. Le conclusioni cui il
Tribunale ritiene doversi pervenire, sul caso di specie, non può
prescindere dalla considerazione che i tre esami della firma
rispettivamente svolti da tutti i consulenti tecnici sono giunti a
conseguenze difformi: quella per il PM conclude per la sicura falsità,
quella della difesa per la sicura autenticità, la CTU nel senso della
incertezza in ordine alla paternità della firma, sulla scorta della
rilevata compresenza di fattori caratterizzanti comuni e
diversificanti in egual numero ai quali possono solo aggiungersi quali
elementi corollario di riscontro gli elementi cosiddetti aggiuntivi,
ma l'effetto dei quali ultimi viene logicamente a perdere rilevanza in
presenza di elementi coattivi neutralizzantisi numericamente. Pur
riconoscendo pregio e cura agli elaborati del CT del PM e della difesa
non può trascurarsi, a giudizio di questo Tribunale, che la
comparazione fra gli stessi evidenzia nell'elaborato della CTU
l'applicazione di criteri scientifici più aggiornati ed attuali, così
come d'altro canto riconosciuti come validi dalla Giurisprudenza anche
recente della Suprema Corte. Il Tribunale fa pertanto proprie le
conclusioni della perizia di Ufficio e cioè che il caso, oggetto
dell'elaborato peritale, non può giungere a conclusione di "certezza
identificatoria"; il che equivale sostanzialmente a dire, in altre
parole, che non può affermarsi che la contestata firma sia un falso;
ciò, in termini di accertamento della penale responsabilità
dell'imputato, conduce alla impossibilità di affermare che egli,
nell'esercizio delle sue funzioni, attestò falsamente l'autenticità
della firma contestata e l'apposizione della stessa in sua presenza:
ciò, non consentendo di ravvisare neppure gli estremi della condotta
integrante il reato di falso ideologico ascritto all'imputato comporta
la assoluzione di questi dal reato ascrittogli perchè il fatto non
sussiste. . .».
Circa
il rifiuto dei metodi calligrafico e grafometrico vi è già traccia
nella risalente App. Trento 25 maggio 1956 (in
Giust. civ., 1956, 25):
«Nell’accertamento dell’autografia
di una scrittura privata, il metodo dell’esame dell’aspetto
dell’esecuzione grafica, basato sul rilievo dell’impronta personale
della scrittura, estrinsecatesi nella diversità delle linee della
pressione, dell’estensione, della velocità, come quello in formato, ha
più sicuri criteri scientifici, dà maggiore affidamento dell’esame
grafometrico, sicché in caso di discordanza dei risultati dell’esame
condotto con due metodi, sono più attendibili quelli ottenuti con il
primo».
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