DOCUMENTO E PROVA DOCUMENTALE - COPIA
DEGLI ATTI FOTOGRAFICHE O FOTOSTATICHE
....l’esito favorevole
della querela di falso) postula che il documento sia stato prodotto in
originale. Infatti solamente nel documento originale possono
individuarsi quegli elementi la cui peculiarità, o addirittura
singolarità, consente di risalire, con elevato grado di probabilità,
al reale autore della sottoscrizione, in relazione alla conosciuta
specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura
abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psicofisiche del
soggetto rappresentati dalla firma. Si giustifica, così, la fede
privilegiata che la legge assegna al documento medesimo e
l’ammissibilità della verifica. Non può che risultare inattendibile un
esame grafico condotto su una copia fotostatica, pur se eseguita con i
sofisticati macchinari oggi disponibili, essendo questa inidonea a
rendere percepibili segni grafici personalizzati (ad esempio, la
pressione della penna sulla carta) ed obiettivi (quali il tipo di
carta usata, la gradazione di colore e le caratteristiche
dell’inchiostro) che solo l’originale del documento, al contrario, può
rivelare.
Solo se compiuta sul documento originale
- in relazione al quale è configurabile l’accertamento
dell’autenticità - la verificazione può utilmente condurre, in
alternativa al riconoscimento, al risultato di attribuire la
dichiarazione al suo apparente sottoscrittore. Tale attribuzione non
potrebbe essere giustificata dalla verificazione operata su una copia,
dato che il sistema di fotocopiatura, prestandosi a svariate
manipolazioni, non garantisce nemmeno l’unicità dell’atto riprodotto e
quindi che il sottoscrittore abbia partecipato alla redazione
dell’atto.
Cassazione Civile . n. 1831;
Sez. II, 18/02/2000
Parti in causa
PILATI FELICE
MARINELLI CARMELA e GIUSEPPINA
P.M. Dario CAFIERO
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TESTAMENTO IN COPIA
In ipotesi di azione petizione
ereditaria e di dichiarazione dell’erede legittimo di non
riconoscere la grafia o la sottoscrizione del de cuius asseritamente
apposta al testamento olografo, il soggetto beneficiato dallo stesso
ha l’onere di proporre istanza di verificazione, operando anche per
gli eredi e gli aventi causa il meccanismo delineato dagli artt. 214
e ss. c.p.c.. La verificazione di un testamento olografo può essere
compiuta solo sull’originale, il quale può essere acquisito al
processo mediante produzione delle parti ovvero istanza ex art. 210
c.p.c. da formularsi nel rispetto delle preclusioni istruttorie di
cui all’art. 184 c.p.c.
TRIBUNALE
ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
causa civile di primo grado,
iscritta al n. 1488 R.G. degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2005 e vertente
Composto dai seguenti Signori Magistrati:
Dott. Benedetto Giaimo Presidente
Dott. Pier Luigi Tomaiuoli Giudice relatore ed
estensore
Dott.ssa Caterina D’Osualdo Giudice
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FOTOCOPIA:
Non è sufficiente
depositare una copia: per la validità della perizia occorre
l'originale
In caso di disconoscimento del testamento per la perizia occorre
l'originale: Cassazione 1903/09
"Soltanto nel documento
originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità o
addirittura singolarità consente di risalire, con elevato grado di
probabilità, al reale autore della sottoscrizione in relazione alla
conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di
scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico -
fisiche del soggetto rappresentati dalla firma; non può invece che
risultare inattendibile un esame grafico condotto su di una copia
fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni
grafici personalizzati ed oggettivi".
Cass. civ., Sez. II, 27-01-2009,
n.1903
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio -
Presidente
Dott. MALZONE Ennio -
Consigliere
Dott. MAZZIOTTI DI
CELSO Lucio - Consigliere
Dott. ATRIPALDI Umberto
- Consigliere
Dott. MAZZACANE
Vincenzo - rel. Consigliere
P.M. LO VOI
Francesco |