| HOME | CHI SIAMO | STATUTO | RELATORI | RICERCHE | NEWS | GIURISPRUDENZA - SENTENZE | BIBLIOGRAFIA |
| PUBBLICAZIONI | APPUNTAMENTI | SEMINARI | CONVEGNI | ARCHIVIO CONVEGNI | CASI DI CRONACA |

 
DOCUMENTO E PROVA DOCUMENTALE - COPIA DEGLI ATTI FOTOGRAFICHE O FOTOSTATICHE
 

....l’esito favorevole della querela di falso) postula che il documento sia stato prodotto in originale. Infatti solamente nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità, o addirittura singolarità, consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione, in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psicofisiche del soggetto rappresentati dalla firma. Si giustifica, così, la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo e l’ammissibilità della verifica. Non può che risultare inattendibile un esame grafico condotto su una copia fotostatica, pur se eseguita con i sofisticati macchinari oggi disponibili, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati (ad esempio, la pressione della penna sulla carta) ed obiettivi (quali il tipo di carta usata, la gradazione di colore e le caratteristiche dell’inchiostro) che solo l’originale del documento, al contrario, può rivelare.

Solo se compiuta sul documento originale - in relazione al quale è configurabile l’accertamento dell’autenticità - la verificazione può utilmente condurre, in alternativa al riconoscimento, al risultato di attribuire la dichiarazione al suo apparente sottoscrittore. Tale attribuzione non potrebbe essere giustificata dalla verificazione operata su una copia, dato che il sistema di fotocopiatura, prestandosi a svariate manipolazioni, non garantisce nemmeno l’unicità dell’atto riprodotto e quindi che il sottoscrittore abbia partecipato alla redazione dell’atto.

Cassazione Civile . n. 1831;
Sez. II, 18/02/2000
Parti in causa
PILATI FELICE
MARINELLI CARMELA e GIUSEPPINA

P.M. Dario CAFIERO

**************************

TESTAMENTO IN COPIA

In ipotesi di azione petizione ereditaria e di dichiarazione dell’erede legittimo di non riconoscere la grafia o la sottoscrizione del de cuius asseritamente apposta al testamento olografo, il soggetto beneficiato dallo stesso ha l’onere di proporre istanza di verificazione, operando anche per gli eredi e gli aventi causa il meccanismo delineato dagli artt. 214 e ss. c.p.c.. La verificazione di un testamento olografo può essere compiuta solo sull’originale, il quale può essere acquisito al processo mediante produzione delle parti ovvero istanza ex art. 210 c.p.c. da formularsi nel rispetto delle preclusioni istruttorie di cui all’art. 184 c.p.c.

TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA SEZIONE CIVILE

causa civile di primo grado,
iscritta al n. 1488 R.G. degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2005 e vertente

Composto dai seguenti Signori Magistrati:
Dott. Benedetto Giaimo            Presidente
Dott. Pier Luigi Tomaiuoli          Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Caterina D’Osualdo      Giudice

**************************

FOTOCOPIA: Non è sufficiente depositare una copia: per la validità della perizia occorre l'originale

In caso di disconoscimento del testamento per la perizia occorre l'originale: Cassazione 1903/09
 
"Soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità o addirittura singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico - fisiche del soggetto rappresentati dalla firma; non può invece che risultare inattendibile un esame grafico condotto su di una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi".

Cass. civ., Sez. II, 27-01-2009, n.1903
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere

P.M.  LO VOI Francesco


 

Copyright I.G.F. 2008 - Liberatoria legale - E.Mail: sullarottadelsole@virgilio.it