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Testamento - Requisiti formali – Mano Guidata

Cassazione Civile Sez. II, sent. n. 7636 del 10 Luglio 1991

La validità del testamento olografo, ai sensi dell'art. 602 cod. civ. esige l'autografia non solo della sottoscrizione, ma anche della data e del testo del documento, e, pertanto, deve essere esclusa quando tale data o testo risultino in tutto od in parte opera pure di altra persona (ancorché si tratti di mero aiuto o guida della mano, per sopperire alla carenza d'istruzione od allo stato di salute del testatore).

Sez. II, sent. n. 7636 de/10-07-1991, Calliero C. Calliero (rv 473046).

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Cassazione Civile Sez. II, sent. n. 32 del 07 Gennaio 1992

È valido il testamento olografo che sia stato redatto per scritto dal testatore con la collaborazione grafica meramente meccanica di un terzo del quale il testatore si sia servito senza divenirne un inerte strumento di scritturazione. (Nella specie, in base all'enunciato principio la C.S. ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la nullità con riguardo ad un testamento scritto interamente dal testatore che si era fatto guidare la mano solo per vergare la data con maggiore chiarezza).

Sez. II, sent. n. 32 del 07-01-1992, Rusticali C. Bargattani (rv 475212).

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Cassazione Civile Sez. II, sent. n. 3163 del 17 Marzo 1993

Qualora il de cuius per redigere il testamento olografo abbia fatto ricorso all'aiuto materiale di altra persona che ne abbia sostenuto e guidato la mano nel compimento di tale operazione, tale circostanza è sufficiente ad escludere il requisito dell'autografia, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore.

Sez. II, sent. n. 3163 del 17-03-1993, Angi c. Nalon (rv 481446).

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Cassazione Civile, Sez. II, n.5907 del 24 Marzo 2004

Non sussiste il requisito dell'autografia del testamento olografo tutte le volte in cui il testatore, per redigere il testamento abbia fatto ricorso all'aiuto materiale di altra persona, che ne abbia sostenuto e guidato la mano.
(Nella specie la relativa eccezione, di nullità della scheda testamentaria, è stata disattesa dai giudici di merito, con pronuncia confermata dal Supremo collegio, sul rilievo che la consulenza grafologica d'ufficio aveva accertato l'autografìa del documento e dalle deposizioni testimoniali era emerso che il testamento non era stato vergato da persona diversa dal testatore).

Cass. civ., Sez. II, 24/03/2004, n.5907
Parti in causa
Battante C. Subinaghi
Riferimenti normativi
CC Art. 602
CC Art. 606


 

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