| HOME | CHI SIAMO | STATUTO | RELATORI | RICERCHE | NEWS | GIURISPRUDENZA - SENTENZE | BIBLIOGRAFIA |
| PUBBLICAZIONI | APPUNTAMENTI | SEMINARI | CONVEGNI | ARCHIVIO CONVEGNI | CASI DI CRONACA |

 
Invalidità del metodo calligrafico


Cass. 29 dicembre 1959

«Una perizia grafica prevalentemente basata sul metodo dell'interpretazione calligrafica è generalmente insufficiente senza il contributo di una attenta interpretazione grafologica a dirimere il pericolo di errore nel responso offerto al magistrato».

************

Cass. 29 novembre 1990, n. 15852

«È noto, infatti, che uno stesso soggetto può variare la propria scrittura non solo col passare degli anni, ma nello stesso lasso di tempo – a seconda che attribuisca allo scritto maggiore o minore significato, o della persona cui è diretto, etc. – e, addirittura in uno stesso scritto. Al metodo calligrafico si è quindi sostituito quello grafonomico, che studia la grafia non solo nel suo aspetto obiettivo, cogliendone anche l'evoluzione, ma in relazione altresì alla specifica scrittura, individuandone difformità e somiglianze e, soprattutto, le caratteristiche distintive, idonee a farne stabilire la provenienza da un determinato soggetto (fattispecie relativa a falsità di un testamento olografo»
************

Cass. pen. 23 ottobre 1990, in Riv. pen., 1991, 871

«In tema di perizia per accertare l’autenticità di una scrittura, il vecchio metodo, in cui il perito procedeva esclusivamente ad una comparazione alfabetica, limitandosi a paragonare tra loro le singole lettere è stato abbandonato, non avendo nulla di scientifico; è noto infatti che uno stesso soggetto può variare la propria scrittura non solo col passare degli anni, ma nello stesso lasso di tempo – a seconda che attribuisca allo scritto maggiore o minore significato o della persona cui è diretto, ecc.- e, addirittura, in uno stesso scritto». (conf., Trib. pen. Taranto 20 giugno 1996, citata supra)
************

Circa il rifiuto dei metodi calligrafico e grafometrico vi è già traccia nella risalente App. Trento 25 maggio 1956 (in Giust. civ., 1956, 25)

«Nell’accertamento dell’autografia di una scrittura privata, il metodo dell’esame dell’aspetto dell’esecuzione grafica, basato sul rilievo dell’impronta personale della scrittura, estrinsecatesi nella diversità delle linee della pressione, dell’estensione, della velocità, come quello in formato, ha più sicuri criteri scientifici, dà maggiore affidamento dell’esame grafometrico, sicché in caso di discordanza dei risultati dell’esame condotto con due metodi, sono più attendibili quelli ottenuti con il primo»


 

Copyright I.G.F. 2008 - Liberatoria legale - E.Mail: sullarottadelsole@virgilio.it