PERIZIA IN MATERIA PENALE - Difesa (garanzie di) - Mezzi di prova in
genere
Nessuna norma vieta al giudice istruttore di procedere alla
raccolta di saggi grafici da sottoporre, in prosieguo, al perito,
per essere utilizzati quali scritture di comparazione.
Ed in mancanza di una esplicita disposizione al riguardo, l'atto compiuto
dal giudice senza avvisare le parti e senza l'intervento dei
difensori, non può essere ritenuto nullo, né tanto meno può
ritenersi nulla la perizia grafica eseguita in base ai saggi grafici
così raccolti.
Cass. pen., Sez. V, 10/05/1968
Parti in causa: Cardinale |